Art. 1.
(Agenzia nazionale per
la sicurezza stradale).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia esercita la gestione e il controllo delle attività connesse alla circolazione e alla sicurezza stradali e fornisce un supporto tecnico al Governo, al Parlamento e agli enti locali al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea e dal Piano nazionale della sicurezza stradale.
      2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
      3. L'Agenzia ha sede in Roma e può articolarsi in sezioni periferiche.